CONCORSO “CALL TO ACTION PER LA SOSTENIBILITÀ 2022”
Evento di premiazione il 27 Maggio 2022 dalle 10:00 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

AMBIENTE, BIODIVERSITÀ, ECOSISTEMI E ANIMALI ENTRANO NELLA COSTITUZIONE

L’8 febbraio 2022 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale relativo agli articoli 9 e 41, che era già stato approvato dal Senato con doppia deliberazione.

Si è concluso così il percorso parlamentare, il testo, dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente e entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non si parlava espressamente di ambiente, ma soltanto di paesaggio e patrimonio storico-artistico.

Infatti l’Articolo 9 che fa parte dei principi fondamentali (Artt. 1-12) recitava: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Oggi l’Articolo 9 recita così: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Altra importante riforma riguarda l’Articolo 41 che fa parte dei Rapporti economici, Titolo III – Parte I – Diritti e doveri dei cittadini- relativamente alla iniziativa economica privata.

 L’Art.41 recitava: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

Oggi l’Art.41 recita così: “L’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”

Per approfondire

https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella-costituzione-il-ddl-di-riforma#p1

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504.Pdf

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