CONCORSO “CALL TO ACTION PER LA SOSTENIBILITÀ 2022”
Evento di premiazione il 27 Maggio 2022 dalle 10:00 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

ATTIVITÀ PROPOSTA: Caro amico ti scrivo…..

Dopo aver letto i primi 12 articoli della Costituzione, raccontatene uno o più di uno a un/a vostro/a amico/a. Fate finta che non sappia nulla: presentate prima il testo, poi spiegate il suo significato. E per far capire meglio, fate degli esempi di applicazione di questo articolo nella vostra vita quotidiana.

La squadra Neworld scrive…..

Caro amico, ti scrivo dalla tua amata Italia, come ti trovi in Inghilterra?
A scuola sto studiando la Costituzione Italiana e mi è venuto in mente di commentare i primi dodici articoli fondamentali perché ho pensato che tu non li studierai, e poi tu vivi in un paese monarchico…pertanto con una struttura governativa differente.
In uno stato è importante che ci siano delle leggi altrimenti regnerebbe il caos. In Italia il documento fondamentale è la Costituzione che è stata scritta e poi votata dal Parlamento nel 1948. Gli articoli da cui è formata sono 139.
Allora… iniziamo!
ART.1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
.
Come avrai già letto qui sopra, Il primo articolo esplicita i caratteri essenziali dello Stato italiano che è una repubblica in cui i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo tutte le cariche pubbliche in forma diretta e indiretta.
La democrazia si esercita in modo:
1. Rappresentativo mediante l’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento,
2. Diretto mediante il referendum.
Pensa, sarebbe impossibile fare le leggi tutti insieme!
Un altro principio fondamentale riportato in questo articolo è che l’Italia è fondata sul lavoro, questo significa che tutti hanno il diritto e il dovere di lavorare. Purtroppo le persone che non riescono a trovare un lavoro hanno difficoltà economiche e talvolta non riescono a soddisfare i loro bisogni primari (avere una casa, cibo e indumenti).
ART.2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Questo articolo sancisce che esistono dei diritti inviolabili ossia imprescindibili e non possono essere tolti, primo fra tutti il diritto alla vita, l’uguaglianza, la libertà, la pace, la dignità.
L’articolo, inoltre, stabilisce altri due principi di grande importanza: quello pluralista (la tutela dei diritti si estende anche a quelle formazioni sociali – famiglia, scuola, partiti politici, associazioni… – in cui si realizza la personalità dei singoli individui) e quello solidarista (la Costituzione, cioè, impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri quali, per esempio, la difesa della patria o il regolare pagamento delle tasse).
ART.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Uguaglianza significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo senza nessuna distinzione a prescindere dalle loro caratteristiche fisiche, economiche, religiose e sociali. Lo Stato deve provvedere a rimuovere e limitare gli ostacoli che possano danneggiare i diritti personali.
La nostra società sta diventando sempre più multietnica e per questo motivo è sempre più attuale questo articolo perché ci troviamo a contatto con nuovi amici, colleghi, parenti, compagni di scuola o di sport che provengono da altri paesi o appartengono ad altre culture diverse dalla nostra.
Nella mia classe diversi ragazzi hanno genitori che provengono da altri paesi e grazie a questo abbiamo imparato alcune tradizioni che ci hanno raccontato.
ART.4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Questo articolo ribadisce il concetto di diritto al lavoro, perché in uno stato è importante che il parlamento e il governo si adoperino per trovare le condizioni affinché il maggior numero di persone possano trovare un’attività lavorativa da svolgere.
Lavorare infatti significa guadagnare per poter mantenere la propria famiglia in modo dignitoso ma anche contribuire al bene della nostra società.
ART.5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Come hai potuto leggere l’art. 5 fissa i principi di unità e di coordinamento dell’ordinamento giuridico italiano, nel senso che chi ha scritto la costituzione ha voluto dare maggior importanza alle esigenze di carattere unitario piuttosto che a quelle locali e rafforzare il principio di collaborazione nei rapporti fra lo Stato e le Regioni. Due sono i principi richiamati in questo articolo:
1. Concetto di indivisibilità, cioè il divieto di dividere il territorio italiano in più Stati (non è ammessa, quindi, neppure la secessione);
2. Concetto di autonomia, gli enti locali possono dotarsi di un proprio indirizzo amministrativo e politico per soddisfare le esigenze della collettività rappresentata.
Nella vita quotidiana pensa alla nostra scuola… c’è un Preside che definisce le “regole” generali a cui tutti, alunni, professori e collaboratori, devono attenersi; e non è pensabile che una classe decida di intraprendere decisioni in contrasto con quelle o di “fuoriuscire” per creare una nuova “scuola”! Però in questo contesto le classi possono darsi delle ulteriori “regole” di comportamento e gestione solo ad uso interno.
ART.6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Questo articolo viene applicato soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) perché in queste aree si vogliono tutelare le minoranze attraverso il bilinguismo (ossia la possibilità di utilizzare in maniera paritaria, anche nelle scuole, l’italiano e la lingua madre) e il separatismo linguistico (utilizzato in Trentino-Alto Adige e nelle province di Trieste e Gorizia – tende a separare i gruppi, per esempio attribuendo a ciascuno proprie scuole dove l’idioma dell’altro è studiato come «seconda lingua»).
Oltre a questi casi relativi alle Regioni a statuto speciale nel 1999 è stata approvata una legge per tutelare altre minoranze linguistiche ( per esempio quelle degli albanesi, altoatesini, etc.).
Quest’estate sono stato in Alto Adige e ho conosciuto la famiglia degli albergatori dove alloggiavo, tra di loro parlavano il ladino e allora ho chiesto perché non usassero l’italiano. Loro mi hanno risposto che a casa e a scuola imparano la loro lingua madre e utilizzano come seconda lingua quella italiana. Girando per i paesini in effetti ho notato che le insegne dei locali e le indicazioni venivano scritte nella doppia lingua. Mi sembra un buon modo di mantenere le tradizioni.
ART.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Al momento della scrittura della Costituzione si è voluto regolamentare anche il rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica, nel senso di definire che entrambe presentano indipendenza e sovranità nel proprio ambito.
Si è voluto anche sottolineare che «lo Stato non è indifferente davanti alle religioni, ma è garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».
Inoltre, l’articolo stabilisce una differenza giuridicamente rilevante fra l’ordinamento canonico della Chiesa cattolica (esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione) e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni (riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo).
Come cittadini rispondiamo alle leggi dello Stato mentre come professanti di qualsiasi religione seguiamo le prescrizioni definite dalla stessa.
ART.8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Come ho già anticipato l’ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità perché distingue gerarchicamente fra la Chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa (Tavola valdese, Unione comunità ebraiche…), le confessioni riconosciute dalla legislazione sui culti ammessi (lo Stato riconosce circa 100 culti quali, per esempio, la Comunità greco orientale ortodossa, la Comunità di fedeli di rito armeno gregoriano, la Chiesa evangelica luterana etc…) e quelle prive di riconoscimento(Chiese di Cristo, Chiesa cristiana millenarista, Chiesa cattolica apostolica…).
Un esempio di espressione della libertà di culto è rappresentato dal fatto che a scuola i ragazzi possono partecipare o meno all’ora di religione in base al culto da essi professato e questo non è elemento discriminatorio per coloro che decidono di non partecipare.
ART. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Costituzione oltre a tutelare e a garantire i diritti e i doveri delle persone si impegna a promuovere lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica in ogni campo, nonché del paesaggio che è  un patrimonio mondiale imprescindibile e esauribile pertanto fragile.
In Italia abbiamo qualsiasi tipo di ambiente naturale, dalle Alpi alle coste, dalla pianura alla collina, paludi e altopiani, tutto ciò va preservato perché rimanga per le future generazioni, ma questi stessi ambienti sono fonti di reddito perché attraggono molto turismo.
Oltre ai paesaggi naturali in Italia è molto fiorente l’architettura che ha una origine storica molto datata ed è anch’essa fonte di turismo.
Lo Stato incentiva la ricerca… quindi ci sosterrà sicuramente per il raggiungimento dei nostri sogni di scienziati!!!
ART. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
La Repubblica italiana si impegna a rispettare le norme del diritto internazionale., inoltre garantisce la tutela dei cittadini stranieri residenti in Italia disponendo che il loro trattamento giuridico può essere stabilito solamente dalla legge.
L’ordinamento italiano prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un paese dell’Unione europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
L’articolo esprime anche norme di carattere umanitario: il primo riconosce il diritto d’asilo agli individui perseguitati nei loro paesi d’origine; il secondo impedisce l’estradizione di un individuo accusato di reati politici.
In base a questa norma tu quando verrai a trovarmi sarai considerato uno straniero proveniente da un paese extra-europeo.
ART. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Secondo la Costituzione l’Italia ammette solo la guerra difensiva, e per aiuto ad altri popoli che vengono oppressi, questi sono interventi armati ai fini umanitari.
L’Italia partecipa a Organizzazioni internazionali con diversi scopi, per esempio all’ONU e alla CEE.
ART. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
L’articolo ha l’importante funzione di «irrigidire» l’emblema nazionale: in questo modo, i costituenti hanno impedito che la maggioranza politica al governo possa decidere arbitrariamente di aggiungere al tricolore i propri simboli identitari.

…Spero che questa mia lettera ti sia stata gradita… attendo una tua risposta con qualche paragone rispetto al sistema giuridico britannico.

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