Come una recente norma (2019) trovi il suo punto di riferimento nella primaria Fonte del diritto risalente nel tempo (1947-1948) ma tuttora fondamentale.
Nello specifico, la legge n. 92 del 2019 (sull’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’eduzione civica”) trova uno dei suoi assi portanti, e così ispirazione, nella Costituzione dello Stato italiano. La Carta Costituzionale infatti fissa, da un lato, i principi base volti a disciplinare gli aspetti più rilevanti del vivere civile e, dall’altro, detta le norme a cui deve ispirarsi la condotta dei cittadini, considerati sia singolarmente, sia come facenti parte di un “Gruppo”, il primo dei quali è la Famiglia, sebbene non minore rilievo assumano le comunità civili e religiose, le minoranze linguistiche e le associazioni, etc.
In tal senso, è fondamentale esaminare, pur se sinteticamente, gli articoli ove vengono definiti i principi ed enunciati i diritti e i doveri riferiti ai predetti soggetti; non trascurando, da una parte, il contesto storico da cui traggono origine, e, dall’altra, il senso di unità che finisce per caratterizzare l’individuo considerato nella sua dimensione singola ovvero quale parte delle formazioni sociali che contraddistinguono l’esplicarsi della vita sociale in una prospettiva collettiva (a titolo esemplificativo: famiglia, comunità civili e religiose, partiti politici, associazioni). A tale ultimo proposito, si pensi a quanto stabilisce l’art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
Nella Costituzione – le cui origini storiche risalgono alla fine del Secondo conflitto mondiale, ma non per questo va considerata “superata”, trattandosi a tutt’oggi della Carta più completa e portatrice di nuovi valori tra quelle delle diverse Nazioni democratiche – il cittadino diviene il centro fondamentale del vivere civile, a cui, proprio per tale ragione, sono riconosciuti specifici diritti e imposti particolari doveri.
Si ricordi, in proposito, come il pilastro essenziale su cui si impernia l’impianto costituzionale vada rinvenuto nel principio di eguaglianza. Agli occhi della Legge il cittadino deve essere trattato in maniera uguale, al di là del sesso, della razza, della lingua parlata, della religione professata, delle opinioni politiche sostenute, nonché delle condizioni personali e sociali proprie di ciascuno. Tale affermazione è specularmente accompagnata dal dovere, chiaramente enunciato dall’art. 3, di rimozione degli «[…] ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]».
Può essere interessante evidenziare come i diritti riconosciuti all’individuo o al cittadino appartengano a tre diverse categorie, a seconda dell’epoca storica nella quale si affermano, aggiungendosi a esse una quarta più recentemente riconosciuta.
Vi sono i diritti, c.d. di prima generazione, che attengono alle libertà dallo Stato (o libertà negative). Sono queste, ad esempio, la libertà personale, vista come libertà da qualsivoglia forma di coercizione (art. 13); le libertà economiche e il diritto di proprietà (artt. 41, 42), intesi, il primo, come la libertà di costituire imprese dirette alla realizzazione del profitto, senza tuttavia che ciò possa arrecare danno alla collettività e, il secondo, come diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo; la libertà di manifestare, con qualunque mezzo, il proprio pensiero (art. 21), nonché la libertà religiosa (art. 19), intesa come possibilità di credere e professare qualunque culto (cattolico, protestante, islamico, ecc.).
Sono invece diritti c.d. di seconda generazione o “politici” (o libertà nello Stato) – cioè diritti esercitati dal cittadino al fine di partecipare alla vita delle Istituzioni che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica – il diritto di voto e il diritto di associazione. Il voto (art. 48), ossia la modalità attraverso la quale i cittadini maggiorenni partecipano alla vita politica, eleggendo, ad esempio, il Sindaco del proprio paese, rappresenta, al contempo, sia un diritto, sia un dovere. Il diritto di associazione, la cui concreta realizzazione richiede la partecipazione di una pluralità di cittadini, consiste nella facoltà di unirsi, senza necessità di autorizzazione nel caso in cui i fini perseguiti non siano illeciti.
Per diritti poi c.d. di terza generazione (o libertà attraverso lo Stato), s’intende quell’insieme di diritti per il cui esercizio è necessario l’intervento pubblico. Vi rientrano il diritto alla salute (art. 32); il diritto all’istruzione (artt. 33, 34) e il diritto al lavoro e alla previdenza sociale. Nella Carta, la Salute è al contempo diritto fondamentale dell’individuo, che per tale ragione va inteso come protezione da qualsiasi comportamento tale da mettere a repentaglio l’integrità fisica della persona e come accesso alle cure necessarie, nonché, per altro verso, primario interesse della collettività. L’Istruzione, ossia l’arte di apprendere, studiare ed educare, rappresenta un diritto e un obbligo generale. La scuola, infatti, recita la Costituzione, «è aperta a tutti» e, per quel che concerne i capaci e i meritevoli, pure se privi di mezzi, è previsto il diritto al raggiungimento dei più alti gradi degli studi. Ciò viene reso possibile attraverso l’assegnazione di borse di studio, assegni alle famiglie e altre forme di provvidenza attribuite per concorso. Allo stesso modo, la Costituzione stabilisce il diritto al lavoro per donne e uomini (artt. 35, 36, 37) e il diritto, complementare, a vedersi riconosciuta adeguata assistenza in caso di involontaria perdita del lavoro, inabilità, infortunio, invalidità, vecchiaia e malattia.
Quando inoltre si parla dei diritti c.d. di quarta generazione (o nuovi diritti), ci si riferisce a quelli non previsti testualmente dalla Carta, ma che trovano in essa fondamento e tutela. Essi sono il frutto dell’evoluzione storica e tecnologica della Società e la conseguenza di una lettura “aperta” dell’art. 2. Quali esempi si possono ricordare il diritto alla privacy e il diritto all’oblio.
All’insieme dei diritti che connotano l’agire del singolo nella comunità di appartenenza si accompagnano, in maniera complementare, una serie di doveri costituzionali, che compongono, nell’insieme, i criteri dell’azione del singolo nell’ambito della collettività. Sono questi i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ossia l’insieme di quei comportamenti a cui i singoli sono chiamati allo scopo di creare una comunità solidale e pluralistica. Tra tutti vale la pena di richiamare il dovere al lavoro (art. 4), volto ad apportare un contributo personale al benessere della società, il dovere dei genitori a mantenere istruire ed educare i figli, pure se nati fuori dal matrimonio (art. 30), la difesa della patria (art. 52), il dovere di fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi che governano la medesima (art. 54), nonché il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alle proprie possibilità contributive (art. 53), dovere da cui origina il sistema tributario italiano.
L’insieme dei diritti e dei doveri costituzionali rappresenta pertanto l’equilibrio su cui fondare l’agire quotidiano del singolo nella comunità appartenenza.
Ancora due spunti di riflessione:
1) gli aspetti disciplinati dalla Carta secondo criteri non più attuali possono e devono trovare la loro modifica tramite Leggi costituzionali (col relativo procedimento speciale) e non già in virtù di iniziative di Organi più o meno istituzionali diversi;
2) stupisce come le parole pronunciate dall’allora Ministro dell’Istruzione nel 1958 (sia pur scontando l’uso di termini tipici dell’epoca) trovino piena rispondenza nell’attualità, anche con riferimento al tema dell’Istruzione. Ci si riferisce a quanto detto dall’On. Aldo Moro, come noto poi sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse: “Si invoca che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano”.
Tale punto trova oggi un rilancio, con riguardo proprio alla menzionata norma in tema di Educazione civica, pure in un libro di recente pubblicazione, ove è dato leggere: “Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della Carta Costituzionale e delle principali leggi … L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi…”.
La Costituzione in concreto, selezionati esempi pratici nel contesto della scuola
– L’applicazione del principio di eguaglianza, nella connotazione formale, fa sì che le classi siano costituite da bambine e bambini, quale che sia la lingua parlata (italiano o tedesco). In aggiunta, il principio di eguaglianza sostanziale fa sì che ove non vi siano mezzi adeguati a garantire, per esempio, l’accesso al materiale scolastico (libri, zaini, ecc.) la Repubblica intervenga al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, a cui si connette il diritto all’istruzione.
– Il dovere, incombente in capo ai genitori, di mantenere, educare e istruire i figli, da cui consegue che, in caso di inadeguatezza o di incapacità ad assolvere tali compiti, questi ultimi possano essere privati della potestà genitoriale.