CONCORSO “CALL TO ACTION PER LA SOSTENIBILITÀ 2022”
Evento di premiazione il 27 Maggio 2022 dalle 10:00 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

COMMENTI AI PRIMI 12 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTT. 5, 6, 7, 8


ART.5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento
                   
Questo articolo qualifica il nostro ordinamento come una forma di Stato di tipo unitario ma a base regionale, in cui lo Stato-apparato non è l’esclusivo titolare delle funzioni sovrane, ad eccezione di quella giurisdizionale.
Infatti le competenze legislative ed amministrative sono distribuite tra enti diversi da esso, le Regioni e gli Enti locali, ai quali vengono riconosciuti ambiti di autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria.
L’art.5, in sintesi, stabilisce i seguenti principi:
– PRINCIPIO DI INDIVISIBILITÀ della Repubblica, cioè il divieto di segmentare il territorio della Repubblica in più ordinamenti con autonomia eccessivamente accentuata.
In pratica è vietata ogni ipotesi di secessione, giuridicamente impossibile tenuto conto che i primi 12 articoli della Costituzione non sono modificabili con il procedimento di revisione.
– PRINCIPIO DI UNITÀ della Repubblica la quale rappresenta il momento unificante e di integrazione armonica tra Stato, Regioni ed Enti locali.
– PRINCIPIO DI RICONOSCIMENTO E DI PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI.
Si vedano in proposito gli artt.117 e 118 che riguardano la potestà legislativa delle Regioni e le funzioni amministrative dei Comuni.
Infatti, i principi e i valori contenuti nell’art.5 sono precisati e sviluppati nella seconda parte della Costituzione, in particolare nel Titolo V.

ART. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
                 
È un articolo che si pone in netta discontinuità rispetto al precedente periodo storico.
Infatti, non solo ribadisce il divieto di discriminazione in base alla lingua, già sancito dall’art.3, ma riconosce anche una tutela positiva diretta a preservare il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche.
Ciò è in concreto perseguito attraverso il riconoscimento del diritto all’uso della lingua materna nell’ambito della comunità di appartenenza.
Diversi statuti di Regioni caratterizzate dalla presenza di gruppi etnici dotati di una propria lingua hanno recepito tale dettato costituzionale.
Per esempio, Trentino-Alto Adige(minoranza di lingua tedesca), Valle d’Aosta(minoranza di lingua francese), Friuli Venezia-Giulia(minoranza di lingua slovena).
Ne deriva che vi è la possibilità di usare tale lingua nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, che è consentito l’insegnamento bi-linguistico, che un  certo numero di posti nei pubblici uffici spetti agli appartenenti ai gruppi linguistici minoritari, in proporzione alla consistenza numerica di tali gruppi.
La tutela delle minoranze linguistiche ha trovato attuazione con la legge del 15 dicembre 1999, n.482, alla quale si rinvia.
Destinatari di tale tutela sono le popolazioni di lingua albanese, catalana, croata, francese,

franco-provenzale, friulana, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca.

ART. 7

Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La Costituzione prevede che tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, intesa come Stato Città del Vaticano, i rapporti vengano regolati dal così detto “sistema pattizio”.
Tale sistema, peraltro, vale anche per i rapporti con i culti diversi dalla Chiesa Cattolica.
I Patti Lateranensi vennero stipulati nel 1929 tra il regime fascista e la Chiesa,
e sono costituiti da un trattato, con allegata convenzione finanziaria, e da un concordato, resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
Nel 1984 venne stipulato un nuovo concordato, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che rappresentò un adeguamento della regolamentazione
ai principi espressi dalla Costituzione Italiana.
In modo particolare venne abrogata la norma, contenuta nei Patti Lateranensi, che proclamava la religione cattolica come religione di Stato.
Ciò in quanto non conforme al principio di laicità dello Stato.
Le norme dei Patti possono essere modificate con legge ordinaria solo se vi è accordo tra le parti.
In caso contrario lo Stato può procedere unilateralmente, ma ricorrendo alla procedura di revisione costituzionale ai sensi dell’art.138 della Costituzione.

ART. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questo articolo stabilisce che le diverse confessioni religiose hanno pari eguaglianza nella libertà.
Anche se il trattamento giuridico può variare a motivo della peculiarità di ciascuna di esse.
Viene confermato il principio di laicità dello Stato, in base al quale l’ordinamento giuridico non presceglie alcuna religione come propria.
La posizione dello Stato è di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza che assuma rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa ad una o ad altra di esse.
Resta, comunque, il tema della posizione di “privilegio” accordata alla Chiesa cattolica, sia per la forma giuridica del rapporto con lo Stato ( Concordato ), sia
per la questione della obbligatorietà della esposizione del crocifisso negli istituti scolastici pubblici, prevista da norme precedenti alla Costituzione ( regio decreto n.965 del 1924 e n.1297 del 1928 ), e mai abrogate.
Il Giudice Amministrativo ha confermato tale obbligo.
La Corte Costituzionale ha scelto di non pronunciarsi ( ordinanza n.389 del 2004 ).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, con la sentenza del 3 novembre 2009, si è espressa affermando che ciò è in contrasto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare con la libertà religiosa ( art.9 ) e con il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose ( art.2 ).
Lo Stato italiano non si è ancora adeguato.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO:

Facebook
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

ARTICOLI CORRELATI

Contributi della Community

UGUALI MA DIVERSI

ATTIVITÀ PROPOSTA SU “UGUALI MA DIVERSI” Iniziate l’attività ponendo alcune domande ai bambini, ad esempio: – Cosa vuol dire diversità, uguaglianza, collaborazione, parità – Chi

LEGGI TUTTO »
Cultura antimafia

DIRECTOR’S SIGNATURES

OGGI 23 MAGGIO 2022 RICORRE IL 30° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL MAGISTRATO GIOVANNI, DELLA MOGLIE FRANCESCA MORVILLO E DEI TRE UOMINI DELLA SCORTA, ANTONIO MONTINARO,

LEGGI TUTTO »
Agenda 2030

ACTNOW

ACTNOW è la campagna delle Nazioni Unite per l’azione individuale sui cambiamenti climatici e la sostenibilità. Puoi scaricare l’APP per registrare le tue azioni e

LEGGI TUTTO »