ART. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La promozione della cultura e della ricerca scientifica rappresenta l’impegno a favorire il progresso culturale e scientifico.
Tale impegno sarà specificato nelle successive norme costituzionali, come quelle dedicate alla libertà dell’arte, della scienza e del loro insegnamento (art.33), e al diritto all’istruzione (art.34).
La tutela del paesaggio, ossia delle bellezze naturali, e dei beni culturali, vale a dire del patrimonio “storico e artistico della Nazione”, ha costituito occasione affinché la Corte Costituzionale ribadisse il valore assoluto dell’ambiente, inteso come tutela del sistema ecologico.
L’art.117 della Costituzione stabilisce che su tale materia (tutela dell’ambiente ed ecosistema), lo Stato esercita una competenza esclusiva.
ART. 10
L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Tale articolo riconosce l’immediata e automatica operatività nel nostro ordinamento delle consuetudini internazionali nonché delle norme di diritto internazionale.
Questo determina una limitazione della sovranità dello Stato prevista dal successivo art.11.
Il motivo di tale limitazione risiede nella volontà del Costituente di operare l’adattamento automatico di quelle norme che, per il fatto di godere di generale approvazione, esprimono le tendenze di fondo dell’ordinamento internazionale.
Per esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Tali norme, una volta formatesi al livello internazionale, entrano automaticamente nell’ordinamento interno senza necessità di un loro recepimento.
A differenza dei trattati che, invece, devono essere ratificati dal Parlamento.
Poiché il loro recepimento automatico è espressamente previsto dalla Costituzione, esse si pongono in posizione sovraordinata rispetto alla legge ordinaria che, pertanto, non può essere in contrasto con tali norme.
Ne deriva che se una legge approvata dal Parlamento fosse in conflitto con le consuetudini o con le norme internazionali ciò implicherebbe un vizio di legittimità costituzionale della prima.
Vizio da far valere dinnanzi alla Corte Costituzionale che può pronunciarsi per l’annullamento.
Vedasi, per esempio, le varie norme approvate di recente in tema di immigrazione.
La condizione giuridica dello straniero residente in Italia viene disciplinata dalla legge ordinaria che, comunque, deve assicurare un trattamento in conformità alle consuetudini e alle norme di diritto internazionale.
Il diritto d’asilo è previsto per gli stranieri che abbandonano il paese d’origine perché in pericolo di essere perseguitati, ad esempio, per la loro appartenenza religiosa o politica.
È previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967.
Presso le Nazioni Unite opera l’Alto Commissariato per i rifugiati, specializzato nella protezione dei rifugiati sul piano internazionale.
Il cuore della tutela internazionale dei rifugiati è costituito dalla Convenzione di Ginevra, la quale all’art.33 afferma il principio del non respingimento.
Esso consiste nello stabilire che a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso nel territorio né può essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita, la sua incolumità o la sua libertà sarebbero minacciate.
L’ estradizione è uno strumento di cooperazione internazionale finalizzato alla repressione dei crimini, e consiste nella consegna di un cittadino, imputato o condannato, all’autorità giudiziaria di un altro paese per essere sottoposto a procedimento penale ovvero alla esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.
È esclusa per i reati politici, ma consentita per quel particolare reato politico che è il genocidio.
Sono reati politici, per esempio, quelli collegati alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
L’ estradizione non è parimenti consentita se nel paese richiedente è prevista la pena di morte, o sono previste pene degradanti, umilianti, crudeli, disumane o, comunque, che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
ART. 11
L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Tale articolo è il frutto di un ampio dibattito, in seno all’Assemblea costituente, caratterizzato da un diffuso sentimento di condanna del fenomeno bellico come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, o come mezzo per la risoluzione di controversie internazionali.
E si comprende bene, tenuto conto che si veniva fuori da un disastroso conflitto mondiale.
L’ applicazione dell’art.11 è andata ben oltre le intenzioni dei costituenti, tanto da diventare lo strumento che ha fornito copertura costituzionale alle notevoli cessioni di sovranità in favore dell’Europa.
Infatti, i trattati stipulati nel corso degli anni 50, e lo sviluppo del processo di integrazione europea, hanno imposto agli Stati aderenti la rinuncia a consistenti porzioni di sovranità a vantaggio degli organi dell’ordinamento comunitario.
Numerose funzioni pubbliche sono state trasferite all’Unione europea, proprio nella prospettiva di armonizzare alcune scelte strategiche in vari settori, e garantire meglio, così, “la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Si pensi, ad esempio, alle comunicazioni elettroniche o alla vigilanza nel settore del credito.
Le norme del diritto dell’Unione europea hanno due caratteristiche fondamentali.
1) Efficacia diretta, senza necessità che vi sia un recepimento da parte degli organi legislativi o amministrativi dello Stato.
2) Il primato, cioè la prevalenza, del diritto dell’Unione sul diritto interno.
Nell’eventuale conflitto tra norma interna e norma europea, il giudice è tenuto ad applicare quest’ultima.
ART. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
Il tricolore , adottato per la prima volta dalla Repubblica Cispadana nel 1797, divenne bandiera del Regno italiano con l’unità d’Italia nel 1861.
Tale scelta venne confermata nel 1946, quando al suo interno fu eliminato, conseguentemente alla vittoria repubblicana, lo stemma sabaudo.
La bandiera rappresenta il simbolo dello Stato italiano.
Il codice penale vieta di compiere, nei confronti della bandiera, manifestazioni o atti di vilipendio (art. 292 c.p.).
La collocazione, all’interno dei principi fondamentali, di una disposizione che descrive gli elementi essenziali della bandiera nazionale ha lo scopo di preservarne il valore simbolico.
A tal fine è vietato modificarne la forma e la colorazione, tenuto conto che i primi 12 articoli della Costituzione italiana sono immodificabili.
Con questo articolo finisce la sintetica disamina dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana che costituiscono i principi fondamentali sui quali si fonda il nostro Paese. Non ha alcuna pretesa di completezza, ovviamente, ma solo il tentativo di ricordare la necessità che si abbia la consapevolezza su quali valori si fonda la Repubblica Italiana.