Il 20 novembre 1989,dopo oltre 10 anni di lavori, è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC)
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf
Dal 1989 ad oggi 196 Stati hanno ratificato la Convenzione, fra i quali l’Italia con la legge n.176 del 27 maggio 1991, vincolandosi così giuridicamente al rispetto dei diritti individuati.
Gli Stati Uniti d’America hanno firmato il trattato che, però, non hanno ancora ratificato.
La Convenzione, che riconosce tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, si fonda su quattro principi fondamentali:
Non discriminazione – Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Superiore interesse – Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo – Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Ascolto delle opinioni del minore – Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
La Convenzione si articola in 54 articoli, suddivisi, a loro volta, in 3 parti.
- Prima parte Artt.1–41 presentazione dei diritti
- Seconda parte Artt. 42–45 presentazione degli organismi preposti per comunicare e monitorare l’attuazione della Convenzione
- Terza parte Artt. 46–54 indicazioni per procedere alla ratifica
Fra il 2000 e il 2011 sono stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tre Protocolli facoltativi per far fronte ad emergenze riguardanti i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo.
Coinvolgimento dei minori in guerra, approvato nel 2000
Sfruttamento sessuale, approvato nel 2000
Procedure di reclamo, approvato nel 2011
https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_Opzionale_CRC_procedure_reclamo.pdf
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, con riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 è stata istituita con la Legge n. 112 del 12 luglio 2011 l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo” (Art.3.a Legge 112/12.07.2011).
L’Autorità per favorire l’attuazione della Convenzione e degli altri strumenti internazionali a tutela dei minorenni promuove attività per far conoscere ai bambini e agli adolescenti i propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari.
Collabora con le reti internazionali dei garanti delle persone di minore età, con i garanti regionali e delle province autonome, con le organizzazioni e gli istituti internazionali di tutela e di promozione dei diritti dei minorenni e le organizzazioni no profit, segnala al Governo, alle Regioni o agli enti interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Fornisce pareri, osservazioni e proposte che le permettono di influenzare le istituzioni e gli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età.
Assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità. In un simile contesto di collaborazioni l’Autorità esercita le proprie competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà e presenta alle Camere, annualmente, una relazione sull’attività svolta.
Approfondimenti
La Carta dei diritti dei figli nelle separazioni dei genitori
https://www.garanteinfanzia.org/landing2/diritti-dei-figli-nelle-separazioni.html
Geronimo Stilton viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/geronimo-stilton-viaggio-scoperta-diritti.pdf
Geronimo Stilton e la Costituzione raccontata ai ragazzi
Diventa scuola sostenitrice dei diritti
https://www.garanteinfanzia.org/landing/diventa-una-scuola-sostenitrice-dei-diritti.html
Per aggiornarsi sull’attuazione dei Diritti dell’Infanzia e sui progetti promossi dall’Autorità Garante consulta le pubblicazioni sul sito del Garante dell’Infanzia e Adolescenza