All’art. 5 bis del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 23 ( Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è previsto quanto segue: Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
La norma di natura regolamentare (vale a dire avente forza inferiore alla legge ma comunque cogente per i suoi destinatari) ha avuto fino ad ora concreta attuazione nella scuola secondaria. Ciascuna istituzione scolastica si è quindi imposta l’adozione di uno specifico Regolamento d’Istituto (attuativo dello Statuto) che preveda in maniera dettagliata la regolamentazione dei diritti e doveri degli studenti e delle loro famiglie nei confronti dell’istituzione scolastica. L’importanza dello Statuto è stata ritenuta talmente rilevante da imporre l’estensione del patto di corresponsabilità anche alle scuole primarie secondo quanto recita il nuovissimo art. 7 della legge 20 agosto 2019 che prevede testualmente : (Scuola e famiglia) Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati”.
La norma in questione, nel valorizzare un’esperienza finora attuata nelle sole scuole secondarie, realizza piena pariteticità tra le famiglie e gli insegnanti imponendo loro di collaborare in vista della formazione dei minori rendendosi corresponsabili in relazione a detto obiettivo. Il Patto diventa così uno dei principali strumenti per avviare gli studenti alla cittadinanza consapevole e all’apprendimento trasversale dell’educazione civica, materia di insegnamento reintrodotta con la medesima legge.
Particolarmente rilevante è, dunque, la ratio posta a fondamento del patto che muove dalle seguenti premesse:
- La scuola e la famiglia devono condividere un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, delle Leggi in vigore e dei Regolamenti scolastici. Il Patto si fonda sul rispetto della legalità e coinvolge tutti, famiglie, alunni e insegnati, ciascuno, chiamato a rispettare un modello di educazione condiviso improntato al rispetto di sé e degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare.
- Le famiglie sono protagoniste e responsabili dell’educazione dei loro figli, anche con riguardo al rispetto da parte dei loro figli delle regole scolastiche, motivo per il quale grava su di loro la responsabilità per i loro comportamenti illeciti nell’ipotesi in cui gli studenti si rendano responsabili di danni a persone o cose; in questi casi la corresponsabilità delle famiglie non è da ritenersi esclusa quando il minore è affidato alla vigilanza del personale della scuola.
Fatte queste premesse, chi scrive prova a riempire di contenuto la responsabilità delle famiglie e per converso degli alunni nel caso di violazione del patto.
La famiglia è innanzitutto tenuta a collaborare con la scuola per far rispettare all’alunno i suoi impegni scolastici assicurando la regolare frequenza a scuola e sostenendolo nel suo lavoro a casa. E’ inoltre tenuta ad informare tempestivamente il corpo insegnante di problemi (anche personali) che possano incidere sulla situazione scolastica dell’alunno e di eventi quali atti di bullismo o cyberbullismo che si dovessero verificare nelle classi o che dovessero coinvolgere gli allievi e/o il personale della scuola al di fuori dell’edificio scolastico.
Gli alunni devono rispettare il regolamento di Istituto, comunicare alla famiglia i voti riportati durante le verifiche scolastiche e coinvolgere le loro famiglie negli eventi che possono averli danneggiati o di cui siano autori danneggianti, con particolare riguardo ai danni provocati a beni di proprietà della scuola; a tal fine devono impegnarsi a risarcire gli eventuali danni anche con comportamenti operosi che prescindano dal pagamento di somme in denaro cui sono onerati i loro genitori. Devono inoltre impegnarsi ad usare in maniera corretta i mezzi multimediali che la scuola mette a loro disposizione curando di non utilizzare in maniera impropria gli strumenti informatici di loro proprietà (ad es. utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni per effettuare comunicazioni o per riprese foto e video anche dei propri compagni di classe o del personale di istituto). Devono, infine, evitare di mantenere comportamenti omertosi a fronte di comportamenti scorretti e danni compiuti dai compagni.
La scuola – dirigente, personale docente e non docente – deve impegnarsi a garantire la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza, anche per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalla famiglia e per far rispettare le regole di prevenzione oggi in vigore al fine di impedire la diffusione del COVID; In particolare, deve essere effettuato il prescritto distanziamento sociale oltre che un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso ed uscita dall’istituto. S’impegna altresì a controllare la frequenza delle lezioni e a contattare la famiglia di in caso di problemi sia di comportamento che di profitto. Si obbliga infine a sostenere l’alunno in difficoltà con azioni ed opportunità di recupero e a predisporre ogni modalità di arricchimento della sua formazione attraverso attività extracurricolari, sostenendolo nelle sue scelte per il futuro e coordinando adeguatamente i carichi di lavoro sia a casa che in classe.
La disposizione sopra riportata ha introdotto un’importante novità dal punto di vista sanzionatorio. Prima dell’entrata in vigore della legge 2019/92 il rispetto delle regole scolastiche nella scuola primaria era ancora garantito dalla possibilità di applicare specifiche sanzioni che avevano la caratteristica della tipicità (vale a dire che non era possibile applicare sanzioni diverse da quelle previste dalla legge). Erano in particolare previste, a seconda della gravità delle mancanze poste in essere, i seguenti mezzi disciplinari: (i) I’ammonizione; (ii) Ia censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori; (iii) la sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; (iv) l’esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; (v) l’espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico.
Diversa è invece la disciplina della scuola secondaria in relazione alla quale, pur in presenza della medesima tipicità sanzionatoria, ogni istituto scolastico è autonomo nell’individuazione dei doveri e delle conseguenti sanzioni, purché previste dal Regolamento d’Istituto. In particolare, le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere applicate da tutti gli organi indicati nel Regolamento di Istituto, tra i quali è solitamente (ma non universalmente) annoverato anche il singolo docente. Se la sanzione comprende invece l’allontanamento dalla comunità, l’organo competente è il Consiglio di Classe. Il limite alla “sospensione” comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni. Nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore dovrà provvedere il Consiglio di Istituto. È nulla la sanzione emanata da un organo incompetente, ad esempio la sospensione applicata da un docente. Tale nullità potrà esser proposta innanzi all’ “organo di garanzia” e, nei casi più gravi, contestata nelle sedi giudiziarie. Orbene, l’intervenuta abrogazione degli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297ha ricondotto nell’alveo del patto di corresponsabilità – e quindi dello Statuto degli studenti e delle studentesse – anche la problematica relativa ai possibili mezzi di disciplina irrogabili dai docenti nella scuola primaria, equiparando anche la scuola primaria alla scuola secondaria per la quale, come si è visto, viene dato, da tempo, ampio risalto all’autonomia di ogni singolo istituto. Toccherà alla fantasia e creatività delle insegnanti, degli insegnanti e dei loro dirigenti applicare la metodica giusta per far germogliare nelle menti dei più piccoli il senso della regola e della responsabilità.