CONCORSO “CALL TO ACTION PER LA SOSTENIBILITÀ 2022”
Evento di premiazione il 27 Maggio 2022 dalle 10:00 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI INSEGNANTI

È codificata sia da norme generali, contenute nel codice civile, sia da norme speciali, contenute nelle leggi speciali. Senza pretesa di esaustività, si richiamano all’attenzione del lettore alcune norme fondamentali per demarcare i confini della responsabilità degli insegnanti nella scuola. 

L’articolo 2048 del codice civile, secondo e terzo comma, stabilisce che:

◊ gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi minorenni nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza;

gli insegnanti sono liberati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto illecito materialmente commesso dal minore. 

L’articolo 2047 del codice civile, primo comma, stabilisce che:

◊ il danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere deve essere risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

In base alle norme del codice civile sopra compendiate e trascritte, da leggere contestualmente tra loro, il corpo docente è obbligato a risarcire i “terzi” danneggiati dagli allievi minorenni quando ricorrano queste circostanze:

I) la condotta illecita del minore si è consumata quando l’insegnante era tenuto a vigilare su di lui, e cioè sia durante l’orario delle lezioni sia quando le lezioni erano sospese (perché è l’ora della ricreazione) o terminate (perché è suonata la campanella e gli allievi, come consuetudine, si avvicinano al cancello di uscita, sostando nei paraggi dell’istituto prima di tornare a casa). Gli insegnanti debbono vigilare sugli allievi anche durante la gita scolastica e, in genere, quando gli allievi partecipano a eventi organizzati fuori dai locali dell’istituto. Il dovere di vigilanza va esercitato anche quando il minore decida di non avvalersi dell’ora opzionale di religione. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale – con una sentenza “interpretativa” – e ha stabilito che la non obbligatorietà della frequentazione scolastica non vale a esonerare da responsabilità gli insegnanti: essi devono comunque accertarsi che alla loro vigilanza personale si sostituisca, durante l’ora di lezione rinunciata dal minore, quella del genitore, il quale potrà o dovrà prelevare anticipatamente il figlio da scuola;

II) l’inerzia colpevole dell’insegnante non ha impedito al minore di procurare, col suo comportamento illecito, un danno a “terzi”; il “fatto illecito” ascrivibile all’allievo è “atipico” perché le norme civili, a differenza di quelle penali, non descrivono gli elementi costitutivi della condotta illecita fonte di danno ingiusto;

III) il minore danneggiante deve essere “imputabile” in base alle norme civilistiche, e cioè “capace di intendere e di volere”, rendendosi egli conto delle conseguenze dannose della condotta che, volontariamente, ha scelto di porre in essere;

IV) non è possibile fornire la prova liberatoria dalla responsabilità, dato che l’insegnante ha negligentemente – o addirittura intenzionalmente – violato l’obbligo di vigilanza, disinteressandosi dell’allievo minorenne a lui affidato per ragioni di istruzione ed educazione.

Le norme del codice civile, come premesso, non rappresentano l’unica fonte normativa della responsabilità degli insegnanti: l’articolo 61 della Legge n. 312/1980 circoscrive l’obbligo risarcitorio degli insegnanti ai “soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”, quando questi ultimi danneggiano direttamente i beni, mobili o immobili, dell’Amministrazione scolastica quali, per esempio, i banchi o gli edifici della scuola.

La casistica è ampia. L’esame di qualche caso concreto può aiutare gli insegnanti a capire qual è la ratio che ha ispirato il legislatore nel codificare le norme giuridiche sulla responsabilità e qual è la finalità perseguita dal giudice nel sanzionare determinate condotte. Il cittadino consapevole è colui che si informa e si documenta: non è indispensabile essere dei giuristi per leggere e interpretare le norme giuridiche. D’altro canto, eccepire l’ignoranza della legge non esonera l’insegnante da responsabilità: l’asimmetria informativa tra lui e il giudice non lo dispensa dal dovere di muoversi nei binari della legalità.

I nostri giudici, per esempio, hanno condannato l’insegnante di educazione fisica a risarcire il danno procurato da un’allieva, con la mazza da baseball, al volto di un’altra allieva. Il percorso argomentativo che ha corroborato la decisione giudiziale ha messo in risalto il lassismo dell’insegnante nell’organizzare la partita di baseball, non avendo egli distanziato, con sufficiente accuratezza, il gruppo dei “battitori” da quello dei “corridori”. Se si fosse comportato altrimenti, l’allieva antistante la “battitrice” non si sarebbe fatta male. Esemplifica un’altra ipotesi di responsabilità la condotta del teppista che ha maltrattato, per l’intero anno scolastico, un compagno di classe. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 6919/18, ha condannato gli insegnanti a risarcire il danno procurato dal teppista, con la motivazione che le condotte illecite si erano consumate sotto i loro occhi inerti. Invece la magistratura ha esonerato da colpa “in vigilando” la maestra elementare che, durante la lezione, ha lasciato incustodita la classe per inseguire un bambino sottrattosi al suo controllo. Anche se un altro bambino, durante la sua assenza, si è ferito all’occhio, la maestra non è stata ritenuta responsabile dell’infortunio, essendosi allontanata dalla classe in presenza di una valida causa di giustificazione. Vero è che l’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale all’età degli allievi ed è più stringente quanto meno essi siano autonomi e autosufficienti. 

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